Sentenza 12/2004 (ECLI:IT:COST:2004:12)
Massima numero 28215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Disposizioni dello stato - Allevamenti ippici - Incentivi per lo sviluppo dell’ippoterapia e miglioramento genetico - Ricorsi delle regioni marche e umbria - Indebita disciplina statale in ambiti materiali oggetto di potestà legislativa regionale con disposizioni di dettaglio anziché di principio - Illegittimità costituzionale.
Agricoltura - Disposizioni dello stato - Allevamenti ippici - Incentivi per lo sviluppo dell’ippoterapia e miglioramento genetico - Ricorsi delle regioni marche e umbria - Indebita disciplina statale in ambiti materiali oggetto di potestà legislativa regionale con disposizioni di dettaglio anziché di principio - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, l’art. 52, comma 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone incentivazioni in favore degli allevamenti ippici “per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori”. La disposizione impugnata riguarda due distinti oggetti: l’incentivazione della ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, l’uno, oggetto riconducibile alla “tutela della salute”, l’altro, nella materia “agricoltura”, entrambi al più ricadenti nell’ambito di potestà legislativa concorrente, ove è consentito allo Stato solo la predisposizione di un principio di disciplina, che la Regione possa svolgere nell’esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, l’art. 52, comma 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone incentivazioni in favore degli allevamenti ippici “per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori”. La disposizione impugnata riguarda due distinti oggetti: l’incentivazione della ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, l’uno, oggetto riconducibile alla “tutela della salute”, l’altro, nella materia “agricoltura”, entrambi al più ricadenti nell’ambito di potestà legislativa concorrente, ove è consentito allo Stato solo la predisposizione di un principio di disciplina, che la Regione possa svolgere nell’esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 52
co. 39
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte