Sentenza 12/2004 (ECLI:IT:COST:2004:12)
Massima numero 28217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Impianto abusivo di vigneti - Disciplina sanzionatoria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, campania e umbria - Materia riservata alla competenza residuale delle regioni - Indebita legiferazione dello stato - Illegittimità costituzionale.
Agricoltura - Impianto abusivo di vigneti - Disciplina sanzionatoria - Ricorsi delle regioni marche, toscana, campania e umbria - Materia riservata alla competenza residuale delle regioni - Indebita legiferazione dello stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, l’art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che pone una disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti. Ed infatti, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza della Corte, la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali. La materia oggetto della norma impugnata attiene, infatti, all’agricoltura, la cui competenza legislativa è affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata sia attuativa del regolamento CE n. 1493/99, poiché, anche in questo caso, l’attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano, nelle materie di loro competenza, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- V. sentenze citate n. 361/2003, n. 28/1996, n. 85/1996, n. 187/1996, n. 115/1995, n. 60/1993.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, l’art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che pone una disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti. Ed infatti, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza della Corte, la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali. La materia oggetto della norma impugnata attiene, infatti, all’agricoltura, la cui competenza legislativa è affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata sia attuativa del regolamento CE n. 1493/99, poiché, anche in questo caso, l’attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano, nelle materie di loro competenza, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- V. sentenze citate n. 361/2003, n. 28/1996, n. 85/1996, n. 187/1996, n. 115/1995, n. 60/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 64
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte