Sentenza 12/2004 (ECLI:IT:COST:2004:12)
Massima numero 28218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Interventi per fronteggiare l’encefalopatia spongiforme bovina - Ricorsi delle regioni marche, toscana e umbria - Prospettata violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Interventi per fronteggiare l’encefalopatia spongiforme bovina - Ricorsi delle regioni marche, toscana e umbria - Prospettata violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie vanno ricondotte alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi internazionale” e toccano profili incidenti sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale. Come pure l’attribuzione a livello centrale delle relative funzioni amministrative, trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, in particolare, nel principio di adeguatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria.
Le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie vanno ricondotte alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi internazionale” e toccano profili incidenti sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale. Come pure l’attribuzione a livello centrale delle relative funzioni amministrative, trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, in particolare, nel principio di adeguatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte