Sentenza 13/2004 (ECLI:IT:COST:2004:13)
Massima numero 28220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Istruzione pubblica - Competenze dello stato e delle regioni - Riparto - Definizione alla luce del riformato titolo v della costituzione.
Istruzione pubblica - Competenze dello stato e delle regioni - Riparto - Definizione alla luce del riformato titolo v della costituzione.
Testo
Alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione), mentre è riservata allo Stato soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n). Ne consegue che in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, il compito dello Stato è solo quello di fissare principi.
Alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione), mentre è riservata allo Stato soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n). Ne consegue che in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, il compito dello Stato è solo quello di fissare principi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte