Sentenza 13/2004 (ECLI:IT:COST:2004:13)
Massima numero 28221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Istruzione pubblica - Disposizioni di legge statale - Personale docente - Distribuzione, nell’ambito regionale, tra le istituzioni scolastiche - Affidamento ad organo dello stato - Connessione con la programmazione della rete scolastica, di competenza della regione - Riserva allo stato della sola posizione di principî organizzativi - Caducazione immediata della disposizione censurata - Effetti incompatibili con la costituzione - Esigenza di continuità del servizio scolastico - Necessità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Limiti di operatività della pronuncia.
Istruzione pubblica - Disposizioni di legge statale - Personale docente - Distribuzione, nell’ambito regionale, tra le istituzioni scolastiche - Affidamento ad organo dello stato - Connessione con la programmazione della rete scolastica, di competenza della regione - Riserva allo stato della sola posizione di principî organizzativi - Caducazione immediata della disposizione censurata - Effetti incompatibili con la costituzione - Esigenza di continuità del servizio scolastico - Necessità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Limiti di operatività della pronuncia.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, l’art. 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche. Ed invero, la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito delle Regioni, le quali, nelle more dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione e, quindi, nell’ambito delle norme finanziarie attualmente vigenti e delle persistenti competenze dello Stato ed in vista di una compiuta realizzazione del disegno costituzionale, ben possono esercitare le competenze gestorie che la Costituzione ad esse attribuisce. Tuttavia, a fronte di una evidente esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione, qualificato, dalla legge, servizio pubblico essenziale, l’art. 22, comma 3, della legge n. 448 del 2001 deve continuare ad operare fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi ed i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio stesso.
- Sentenze citate n. 13/1974 e, da ultimo, n. 376/2002.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, l’art. 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche. Ed invero, la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito delle Regioni, le quali, nelle more dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione e, quindi, nell’ambito delle norme finanziarie attualmente vigenti e delle persistenti competenze dello Stato ed in vista di una compiuta realizzazione del disegno costituzionale, ben possono esercitare le competenze gestorie che la Costituzione ad esse attribuisce. Tuttavia, a fronte di una evidente esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione, qualificato, dalla legge, servizio pubblico essenziale, l’art. 22, comma 3, della legge n. 448 del 2001 deve continuare ad operare fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi ed i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio stesso.
- Sentenze citate n. 13/1974 e, da ultimo, n. 376/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 22
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte