Sentenza 13/2004 (ECLI:IT:COST:2004:13)
Massima numero 28222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Istruzione pubblica - Disposizioni di legge statale - Orario di lavoro - Frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento stabilite contrattualmente - Assegnazione ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunto contrasto con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con lesione delle attribuzioni legislative regionali - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Disposizioni di legge statale - Orario di lavoro - Frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento stabilite contrattualmente - Assegnazione ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunto contrasto con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con lesione delle attribuzioni legislative regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
L’autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che si limita ad affermare a favore dei docenti già in servizio il principio di preferenza nella assegnazione di ore aggiuntive di insegnamento fino al massimo contrattualmente previsto di 24 ore settimanali, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con ricorso della Regione Emilia-Romagna.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che si limita ad affermare a favore dei docenti già in servizio il principio di preferenza nella assegnazione di ore aggiuntive di insegnamento fino al massimo contrattualmente previsto di 24 ore settimanali, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con ricorso della Regione Emilia-Romagna.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 22
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte