Sentenza 14/2004 (ECLI:IT:COST:2004:14)
Massima numero 28262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Rischi - Disposizioni di legge statale - Costituzione e dotazione del fondo di mutualità e solidarietà - Modalità operative e gestionali del fondo - Poteri regolamentari riservati al ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle regioni marche e umbria - Assunta violazione del riparto costituzionale di competenze, con assegnazione allo stato di funzioni amministrative non giustificate da esigenze unitarie - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Rischi - Disposizioni di legge statale - Costituzione e dotazione del fondo di mutualità e solidarietà - Modalità operative e gestionali del fondo - Poteri regolamentari riservati al ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle regioni marche e umbria - Assunta violazione del riparto costituzionale di competenze, con assegnazione allo stato di funzioni amministrative non giustificate da esigenze unitarie - Non fondatezza della questione.
Testo
La destinazione di misure dirette a tutte le imprese operanti a livello nazionale e la finalità evidente di stimolare la propensione agli investimenti e l’espansione del mercato di settore, rappresentano indici dell’attinenza dell’intervento in funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello Stato e della sua riconducibilità alla materia “tutela della concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale, rientrante, pertanto, nella materia esclusiva statale, come pure la gestione concreta della misura. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 52, comma 83, che prevede il concorso dello Stato nella costituzione e nella dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura ed attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali le modalità operative e gestionali del fondo stesso, sollevata con ricorso delle regioni Marche e Umbria.
La destinazione di misure dirette a tutte le imprese operanti a livello nazionale e la finalità evidente di stimolare la propensione agli investimenti e l’espansione del mercato di settore, rappresentano indici dell’attinenza dell’intervento in funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello Stato e della sua riconducibilità alla materia “tutela della concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale, rientrante, pertanto, nella materia esclusiva statale, come pure la gestione concreta della misura. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 52, comma 83, che prevede il concorso dello Stato nella costituzione e nella dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura ed attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali le modalità operative e gestionali del fondo stesso, sollevata con ricorso delle regioni Marche e Umbria.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 52
co. 83
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte