Sentenza 14/2004 (ECLI:IT:COST:2004:14)
Massima numero 28263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Industria - Sovvenzioni, contributi e incentivi - Disposizioni di legge dello stato - Concessione di contributi in conto capitale per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero - Aumento dello stanziamento già previsto (dalla legge n. 388 del 2000) - Ricorso della regione emilia-romagna - Prospettata indebita disciplina statale di dettaglio, anziché di principio, in materie di potestà concorrente o addirittura estranee alle competenze legislative dello stato, con sottrazione dello stanziamento previsto al trasferimento alle regioni - Dimensione macroeconomica dell’intervento statale - Non fondatezza della questione.
Industria - Sovvenzioni, contributi e incentivi - Disposizioni di legge dello stato - Concessione di contributi in conto capitale per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero - Aumento dello stanziamento già previsto (dalla legge n. 388 del 2000) - Ricorso della regione emilia-romagna - Prospettata indebita disciplina statale di dettaglio, anziché di principio, in materie di potestà concorrente o addirittura estranee alle competenze legislative dello stato, con sottrazione dello stanziamento previsto al trasferimento alle regioni - Dimensione macroeconomica dell’intervento statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Anche le imprese, che per le loro dimensioni, non trascendono l’ambito regionale, ma che nel loro insieme sono suscettibili di assumere rilevanza sul piano macroeconomico possono giovarsi di interventi statali sia in quanto gli interventi stessi sono estesi all’intero territorio nazionale ed accessibili, su base concorsuale, a tutti gli operatori dei settori interessati, sia in quanto le predette misure sono destinate ad agire simultaneamente, nel senso che non vi siano discontinuità temporali e territoriali. L’intervento in questione, peraltro, posto a carico del “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di politica economica che, inquadrando gli interventi specifici in una cornice complessivamente unitaria, garantiscano l’eguaglianza delle condizioni a tutte le piccole imprese con una manovra di sostegno mirata ad uno sviluppo equilibrato del sistema produttivo nazionale. Alle Regioni, peraltro, va riconosciuta la possibilità di effettuare interenti finanziari aggiuntivi a sostegno delle imprese operanti nel loro territorio. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede un aumento dello stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti 'de minimis' per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
- Sentenze citate nn. 427/1992 e 408/1998.
Anche le imprese, che per le loro dimensioni, non trascendono l’ambito regionale, ma che nel loro insieme sono suscettibili di assumere rilevanza sul piano macroeconomico possono giovarsi di interventi statali sia in quanto gli interventi stessi sono estesi all’intero territorio nazionale ed accessibili, su base concorsuale, a tutti gli operatori dei settori interessati, sia in quanto le predette misure sono destinate ad agire simultaneamente, nel senso che non vi siano discontinuità temporali e territoriali. L’intervento in questione, peraltro, posto a carico del “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di politica economica che, inquadrando gli interventi specifici in una cornice complessivamente unitaria, garantiscano l’eguaglianza delle condizioni a tutte le piccole imprese con una manovra di sostegno mirata ad uno sviluppo equilibrato del sistema produttivo nazionale. Alle Regioni, peraltro, va riconosciuta la possibilità di effettuare interenti finanziari aggiuntivi a sostegno delle imprese operanti nel loro territorio. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede un aumento dello stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti 'de minimis' per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
- Sentenze citate nn. 427/1992 e 408/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 59
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte