Sentenza 14/2004 (ECLI:IT:COST:2004:14)
Massima numero 28264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Imprese operanti nel settore agricolo - Disposizioni di legge statale - Ammissione agli aiuti comunitari - Determinazione delle tipologie di investimenti da finanziare - Funzione regolamentare attribuita al ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorso delle regioni marche, toscana, campania e umbria - Prospettato indebito esercizio di potestà legislativa in materia non assegnata alla competenza statale ovvero conferimento di funzione amministrativa non fondato su esigenze unitarie o di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Imprese operanti nel settore agricolo - Disposizioni di legge statale - Ammissione agli aiuti comunitari - Determinazione delle tipologie di investimenti da finanziare - Funzione regolamentare attribuita al ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorso delle regioni marche, toscana, campania e umbria - Prospettato indebito esercizio di potestà legislativa in materia non assegnata alla competenza statale ovvero conferimento di funzione amministrativa non fondato su esigenze unitarie o di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Rientra nelle competenze statali previste dalla lettera e) del secondo comma dell’art. 117, che hanno caratteristiche unificate finalisticamente dalla 'ratio' di mantenere in capo allo Stato un’ampia gamma di interventi capaci di incidere sulle principali variabili del sistema economico, la previsione che individua le tipologie degli investimenti per le imprese agricole, nonché per quelle di prima trasformazione e commercializzazione, ammesse agli aiuti, in osservanza dell’art. 17 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al reg. CE n.1257/1999. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità dell’art. 60, comma 1, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Umbria e art. 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Campania.
Rientra nelle competenze statali previste dalla lettera e) del secondo comma dell’art. 117, che hanno caratteristiche unificate finalisticamente dalla 'ratio' di mantenere in capo allo Stato un’ampia gamma di interventi capaci di incidere sulle principali variabili del sistema economico, la previsione che individua le tipologie degli investimenti per le imprese agricole, nonché per quelle di prima trasformazione e commercializzazione, ammesse agli aiuti, in osservanza dell’art. 17 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al reg. CE n.1257/1999. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità dell’art. 60, comma 1, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Umbria e art. 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Campania.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 60
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte