Sentenza 14/2004 (ECLI:IT:COST:2004:14)
Massima numero 28265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Agricoltura - Programmazione negoziata - Disposizioni di legge statale - Finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma nel settore agricolo - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna e umbria - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia assegnata alla potestà legislativa residuale della regione, con lesione del criterio di riparto delle funzioni amministrative - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Programmazione negoziata - Disposizioni di legge statale - Finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma nel settore agricolo - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna e umbria - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia assegnata alla potestà legislativa residuale della regione, con lesione del criterio di riparto delle funzioni amministrative - Non fondatezza della questione.
Testo
I nuovi patti territoriali ed i contratti di programma riguardanti il settore agroalimentare e della pesca si riferiscono all’intero territorio nazionale, nei limiti e nella misura consentiti dalla disciplina comunitaria, in quanto inseriti nella programmazione comunitaria degli aiuti con finalità di coesione economico-sociale e consentono di ascrivere l’intervento nell’ambito della tutela della concorrenza, in senso dinamico, ed alla perequazione delle risorse finanziarie di cui alle funzioni legislative statali rientranti nella lettera e) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.
I nuovi patti territoriali ed i contratti di programma riguardanti il settore agroalimentare e della pesca si riferiscono all’intero territorio nazionale, nei limiti e nella misura consentiti dalla disciplina comunitaria, in quanto inseriti nella programmazione comunitaria degli aiuti con finalità di coesione economico-sociale e consentono di ascrivere l’intervento nell’ambito della tutela della concorrenza, in senso dinamico, ed alla perequazione delle risorse finanziarie di cui alle funzioni legislative statali rientranti nella lettera e) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 67
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte