Sentenza 15/2004 (ECLI:IT:COST:2004:15)
Massima numero 28268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
18/12/2003; Decisione del
18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti e organismi pubblici - Trasformazione ovvero soppressione e liquidazione - Disposizioni di legge dello stato - Individuazione degli enti con atti regolamentari del governo - Ricorsi della regione campania e della regione emilia-romagna - Ritenuta estensione della previsione di legge agli enti pubblici diversi da quelli nazionali - Assunta invasione di competenze riservate alle regioni in via esclusiva ovvero in via concorrente - Intervenuta modifica e successiva sostituzione delle disposizioni censurate - Riferimento della sopravvenuta norma agli enti vigilati dallo stato - Cessazione della materia del contendere.
Enti e organismi pubblici - Trasformazione ovvero soppressione e liquidazione - Disposizioni di legge dello stato - Individuazione degli enti con atti regolamentari del governo - Ricorsi della regione campania e della regione emilia-romagna - Ritenuta estensione della previsione di legge agli enti pubblici diversi da quelli nazionali - Assunta invasione di competenze riservate alle regioni in via esclusiva ovvero in via concorrente - Intervenuta modifica e successiva sostituzione delle disposizioni censurate - Riferimento della sopravvenuta norma agli enti vigilati dallo stato - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 34, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno inciso in modo sostanziale sull’originaria disciplina ed, in particolare, hanno modificato l’ambito di applicazione della norma censurata, individuando i destinatari nei soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza, tenuto, altresì, conto che la disposizione impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha prodotto alcun effetto concreto.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 34, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno inciso in modo sostanziale sull’originaria disciplina ed, in particolare, hanno modificato l’ambito di applicazione della norma censurata, individuando i destinatari nei soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza, tenuto, altresì, conto che la disposizione impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha prodotto alcun effetto concreto.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 28
co. 1
legge
28/12/2001
n. 448
art. 28
co. 5
legge
28/12/2001
n. 448
art. 28
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte