Sentenza 15/2004 (ECLI:IT:COST:2004:15)
Massima numero 28269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28267  28268  28270


Titolo
Enti e organismi pubblici - Trasformazione ovvero soppressione e liquidazione - Disposizione di legge statale - Applicazione in via sperimentale della previsione di legge a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Ricorso della regione emilia-romagna - Prospettata legiferazione in materie escluse dalla potestà legislativa statale ovvero non limitata alla posizione di norme di principio - Sopravvenuta organica disciplina degli enti in questione e mancanza di effetti concreti - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel dare attuazione alla delega contenuta dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 attraverso una analitica ed organica disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, vigilati dallo Stato in forza dell’art. 121, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, e regolando espressamente il profilo della trasformazione degli istituti esistenti, ha determinato il radicale mutamento della disciplina contenuta nella disposizione impugnata, incidendo sui termini della questione sollevata, tenuto, altresì, conto che, nella sua formulazione originaria, la disposizione impugnata non ha prodotto alcun effetto concreto.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 28  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte