Sentenza 15/2004 (ECLI:IT:COST:2004:15)
Massima numero 28270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/12/2003;  Decisione del  18/12/2003
Deposito del 13/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28267  28268  28269


Titolo
Enti e organismi pubblici - Enti competenti in materia di approvvigionamento idrico - Possibilità di avvalimento di enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica - Disciplina dello stato - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta posizione di norme di dettaglio in materia esclusa dalla potestà legislativa statale - Carattere meramente facoltizzante della disposizione - Non fondatezza della questione.

Testo
E’ determinante, al fine di escludere qualunque violazione delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, il carattere meramente facoltizzante della disposizione impugnata, carattere evidenziato dalla semplice “possibilità” riconosciuta agli enti competenti in materia di approvvigionamento idrico primario. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 28  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte