Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Materia naturalmente trasversale, cui è riconducibile la disciplina dei rifiuti - Idoneità a incidere sulle competenze regionali - Possibilità, per le Regioni, di esercitare le competenze legislative proprie, purché l'incidenza determini una tutela dell'ambiente maggiore e più rigorosa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Abruzzo che ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti di incenerimento sul territorio regionale). (Classif. 216037).
La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Difatti, le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. (Precedenti: S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 86/2021 - mass. 43803; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 289/2019 - mass. 40971; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 54/2012 - mass. 36141; S. 380/2007 - mass. 31811; S. 259/2004 - mass. 28679).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 1, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2020, limitatamente alle parole «ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e». La norma regionale impugnata dal Governo, nel ribadire la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti di incenerimento sul territorio regionale, vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, cui spetta individuare le zone in cui realizzare tali strutture, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. f), cod. ambiente e dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come conv.) (Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 142/2019 - mass. 41398; S. 154/2016 - mass. 38942).