Sentenza 16/2004 (ECLI:IT:COST:2004:16)
Massima numero 28286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti locali - Finanza - Riqualificazione urbana dei comuni - Istituzione, presso il ministero dell’interno, del fondo relativo a tale programma - Ripartizione del fondo tra gli enti interessati, con riserva di una quota non inferiore all’85 per cento a comuni compresi in aree specificate - Genericità della finalità degli interventi previsti, riconducibile a materie e àmbiti di competenza concorrente o residuale delle regioni - Mancato coinvolgimento delle regioni interessate - Illegittimità costituzionale.
Enti locali - Finanza - Riqualificazione urbana dei comuni - Istituzione, presso il ministero dell’interno, del fondo relativo a tale programma - Ripartizione del fondo tra gli enti interessati, con riserva di una quota non inferiore all’85 per cento a comuni compresi in aree specificate - Genericità della finalità degli interventi previsti, riconducibile a materie e àmbiti di competenza concorrente o residuale delle regioni - Mancato coinvolgimento delle regioni interessate - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, rinviando ad un regolamento governativo, da emanare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la disciplina delle modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati“. Non possono, infatti, trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma, della Costituzione: i quali, peraltro, debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi a finalità di perequazione e garanzia, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Né sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta, invece, alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto, quanto alle competenze concorrenti, dei principi fondamentali della legge dello Stato: la norma impugnata non prevede, peraltro, alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione.
– In tema di “programmi integrati“, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, citata la sentenza n. 393/1992, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di detta legge, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica.
– A proposito dell'inammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 in tema di “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio“, citata la sentenza n. 507/2002.
– Sulla non ammissibilità di discipline autonome di singole Regioni o enti locali in materia di tributi locali in assenza di un preventivo intervento del legislatore statale che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, citate le sentenze n. 296, n. 297 e n. 311/2003.
– Sulla non configurabilità dell'interesse nazionale come limite autonomo della legislazione regionale né come autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, citate le sentenze n. 303 e n. 370/2003.
– A proposito della caducazione di altre norme contenute nella stessa legge, ricordate le sentenze n. 370/2003 e n. 13/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, rinviando ad un regolamento governativo, da emanare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la disciplina delle modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati“. Non possono, infatti, trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma, della Costituzione: i quali, peraltro, debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi a finalità di perequazione e garanzia, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Né sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta, invece, alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto, quanto alle competenze concorrenti, dei principi fondamentali della legge dello Stato: la norma impugnata non prevede, peraltro, alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione.
– In tema di “programmi integrati“, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, citata la sentenza n. 393/1992, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di detta legge, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica.
– A proposito dell'inammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 in tema di “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio“, citata la sentenza n. 507/2002.
– Sulla non ammissibilità di discipline autonome di singole Regioni o enti locali in materia di tributi locali in assenza di un preventivo intervento del legislatore statale che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, citate le sentenze n. 296, n. 297 e n. 311/2003.
– Sulla non configurabilità dell'interesse nazionale come limite autonomo della legislazione regionale né come autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, citate le sentenze n. 303 e n. 370/2003.
– A proposito della caducazione di altre norme contenute nella stessa legge, ricordate le sentenze n. 370/2003 e n. 13/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 25
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte