Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Autorizzazione all’esternalizzazione dei servizi - Estensione a regioni ed enti locali - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Autorizzazione all’esternalizzazione dei servizi - Estensione a regioni ed enti locali - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 44 – impugnata in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione in quanto, dovendosi applicare anche nei confronti delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avrebbe violato la disciplina della esclusiva competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione e del funzionamento delle regioni e degli enti locali – si limita ad indicare, con carattere non vincolante per l'autonomia delle regioni ed in via generale e non di dettaglio, talune possibili modalità procedimentali, che possono essere aggiunte a quelle previste nei singoli ordinamenti, per l'acquisizione e l'affidamento dei servizi, e con finalità esclusivamente economico-finanziarie, per una c.d. esternalizzazione dei servizi. Correttamente interpretata in modo unitario, detta disposizione costituisce, in realtà, una prima indicazione di principio di possibili misure adottabili in materia, in un ambito di primo coordinamento della finanza pubblica, in ordine al reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento e alla riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei “servizi“. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all'art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 44 – impugnata in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione in quanto, dovendosi applicare anche nei confronti delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avrebbe violato la disciplina della esclusiva competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione e del funzionamento delle regioni e degli enti locali – si limita ad indicare, con carattere non vincolante per l'autonomia delle regioni ed in via generale e non di dettaglio, talune possibili modalità procedimentali, che possono essere aggiunte a quelle previste nei singoli ordinamenti, per l'acquisizione e l'affidamento dei servizi, e con finalità esclusivamente economico-finanziarie, per una c.d. esternalizzazione dei servizi. Correttamente interpretata in modo unitario, detta disposizione costituisce, in realtà, una prima indicazione di principio di possibili misure adottabili in materia, in un ambito di primo coordinamento della finanza pubblica, in ordine al reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento e alla riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei “servizi“. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 29
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte