Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28287  28288  28290  28291  28292  28293  28294  28295


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Forme di autofinanziamento - Cessione dei servizi o compartecipazione degli utenti - Estensione a regioni ed enti locali - Ricorsi della regione marche, della regione basilicata e della regione toscana - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento, disconoscimento del carattere autonomo della finanza regionale, illegittima riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio statale, limitazione dell’autonomia finanziaria con disciplina puntuale - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 44 – impugnata in riferimento agli articoli 117, comma quarto, e 119, commi secondo e quarto, della Costituzione in quanto: disciplinerebbe l'organizzazione delle amministrazioni regionali e locali, materia in radice preclusa al legislatore statale; porrebbe limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche regionali di bilancio, disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale; riducendo i trasferimenti alle Regioni attraverso l'autofinanziamento, non garantirebbe la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali; limiterebbe, con specifiche e puntuali disposizioni ed in assenza di una normativa di coordinamento, l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni – contiene una previsione di principio che non costituisce lesione della competenza legislativa regionale c.d. residuale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione: essa si giustifica sulla base dei poteri dello Stato diretti all'armonizzazione e al coordinamento dei bilanci, delle spese e delle entrate dell'intera finanza pubblica, compreso il sistema tributario (art. 117, terzo e quarto comma; art. 119, secondo comma, della Costituzione), costituendo l'autofinanziamento delle funzioni regionali – nell'assetto delle competenze costituzionali di cui al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione – null'altro che un corollario della potestà legislativa regionale esclusiva in materia. Essendo, peraltro, stato dato avvio, con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per trasferimenti a quello che prevede l'accesso diretto, mediante la c.d. compartecipazione ad alcuni tributi statali, l'applicabilità della norma impugnata non può determinare la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, dovendo questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale; né è sufficiente ad integrare detta violazione la semplice circostanza della riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito di entrate proprie. E neppure l'eventuale applicazione della norma denunciata – per la sua natura di principio e per l'interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo di corrispondenti entrate proprie regionali – è tale da poter comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 29  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte