Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28287  28288  28289  28291  28292  28293  28294  28295


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Trasferimento di beni a favore di privati - Applicazione del regime tributario agevolato (di cui all’art. 90 della legge n. 388 del 2000) - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Agevolazioni concernenti imposte esclusivamente statali - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che l'applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, con asserita lesione della competenza regionale in materia di organizzazione. La disposizione impugnata, infatti, concernendo le agevolazioni fiscali applicabili ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 29, riguarda la finanza statale, con la conseguenza che non può essere configurata alcuna lesione della sfera di competenza regionale. Né la Regione può ritenersi legittimata a censurare agevolazioni previste per imposte esclusivamente statali, in quanto istituite, disciplinate e riscosse dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 29  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte