Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti locali - Organizzazione - Facoltà per il sindaco e gli assessori di assumere la gestione di uffici e servizi, nei comuni con meno di tremila abitanti - Elevazione a cinquemila del limite dimensionale e soppressione del presupposto della mancanza di competenze idonee nei dipendenti - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Organizzazione - Facoltà per il sindaco e gli assessori di assumere la gestione di uffici e servizi, nei comuni con meno di tremila abitanti - Elevazione a cinquemila del limite dimensionale e soppressione del presupposto della mancanza di competenze idonee nei dipendenti - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione nella parte in cui introduce modificazioni all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “che regola l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti locali” – costituisce il frutto di un intervento legislativo statale riguardante “l’organo esecutivo” comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, in un settore che – pur appartenente in linea di principio alla materia dell’organizzazione degli enti locali – resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell’art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. Detta disposizione, del resto, apporta una innovazione di carattere facoltativo e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto per l’attribuzione di competenze all’organo esecutivo di concorrente realizzo di contenimento di spesa, lasciando peraltro spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, secondo comma, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione nella parte in cui introduce modificazioni all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “che regola l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti locali” – costituisce il frutto di un intervento legislativo statale riguardante “l’organo esecutivo” comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, in un settore che – pur appartenente in linea di principio alla materia dell’organizzazione degli enti locali – resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell’art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. Detta disposizione, del resto, apporta una innovazione di carattere facoltativo e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto per l’attribuzione di competenze all’organo esecutivo di concorrente realizzo di contenimento di spesa, lasciando peraltro spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, secondo comma, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 29
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte