Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28287  28288  28289  28290  28291  28293  28294  28295


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Esternalizzazione dei servizi - Tipologia dei servizi trasferibili e delle modalità - Definizione attraverso regolamento statale emanato su proposta del ministro dell’economia - Ricorsi della regione marche e della regione basilicata - Lamentata lesione della competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale in materia di organizzazione e funzionamento - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 29, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117, comma sesto, della Costituzione in quanto prevede un potere regolamentare statale anche nei confronti dei servizi trasferibili delle Regioni e degli enti locali in una materia appartenente alla competenza legislativa regionale c.d. residuale – contiene una clausola di salvezza (“fatte salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali”) che deve essere interpretata nell’unico modo costituzionalmente corretto, cioè nel senso che la potestà regolamentare statale può riguardare solo la parte normativa di competenza esclusiva statale, e quindi riferirsi esclusivamente all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, senza che la previsione di regolamento possa aver riguardo alle Regioni ed agli enti locali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla base di un erroneo presupposto.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 29  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte