Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28287  28288  28289  28290  28291  28292  28294  28295


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Centro tecnico (di cui all’art. 17, comma 19, della legge n. 127 del 1997) - Trasferimento dei compiti alla concessionaria dei servizi informatici pubblici (consip) e stipula di apposite convenzioni - Ricorso della regione basilicata - Sopravvenuta soppressione dell’autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del centro tecnico ed istituzione dell’agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione. Essendo stata, infatti, – detta disposizione – integralmente sostituita dall’art. 27, comma 10, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono venute meno le ipotesi di convenzioni delle pubbliche amministrazioni con la concessionaria dei servizi informatici pubblici nonché le ragioni della censura, del resto formulate in via generale, mentre non risultano elementi in ordine ad un inizio di esecuzione della norma originaria nel periodo di vigenza fino alla modifica.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 29  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte