Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Informatizzazione - Indirizzi per l’impiego ottimale - Competenza del ministro per l’innovazione e le tecnologie - Ricorso della regione basilicata - Lamentato potere statale di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Informatizzazione - Indirizzi per l’impiego ottimale - Competenza del ministro per l’innovazione e le tecnologie - Ricorso della regione basilicata - Lamentato potere statale di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato, per quanto riguarda le Regioni, ad un coordinamento meramente tecnico, rientrante nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato, per quanto riguarda le Regioni, ad un coordinamento meramente tecnico, rientrante nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 29
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte