Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28287  28288  28289  28290  28291  28292  28293  28295


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Informatizzazione - Indirizzi per l’impiego ottimale - Competenza del ministro per l’innovazione e le tecnologie - Ricorso della regione basilicata - Lamentato potere statale di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato, per quanto riguarda le Regioni, ad un coordinamento meramente tecnico, rientrante nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 29  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte