Sentenza 17/2004 (ECLI:IT:COST:2004:17)
Massima numero 28295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INFORMATIZZAZIONE - PROGRAMMI DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI PROGETTI, VERIFICA E MONITORAGGIO - COMPETENZA DEL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE - RICORSO DELLA REGIONE BASILICATA - LAMENTATO POTERE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INFORMATIZZAZIONE - PROGRAMMI DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI PROGETTI, VERIFICA E MONITORAGGIO - COMPETENZA DEL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE - RICORSO DELLA REGIONE BASILICATA - LAMENTATO POTERE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – non riguarda le Regioni, come può agevolmente desumersi dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici nazionali, in evidente differenza con il comma 1 dello stesso articolo, che fa invece riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – impugnata in riferimento all’art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non più configurabile dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – non riguarda le Regioni, come può agevolmente desumersi dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici nazionali, in evidente differenza con il comma 1 dello stesso articolo, che fa invece riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 29
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte