Ambiente - Rifiuti - Impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti - Aree non idonee alla loro localizzazione - Necessaria individuazione in sede di pianificazione, anziché mediante legge regionale - Vincolatività per le Regioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Abruzzo che prevede la futura definizione di distanze minime dai centri abitati e da altri luoghi sensibili per la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti). (Classif. 010010).
Le previsioni del Codice dell'ambiente che riservano alle procedure amministrative - e dunque alla pianificazione, anziché alla legge regionale - l'assunzione delle decisioni in ordine alle aree non idonee a ospitare le strutture per il trattamento dei rifiuti sono vincolanti e valgono a escludere l'intervento legislativo regionale. (Precedenti: S.121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44821; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 272/2020 - mass. 43248; S. 28/2019 - mass. 42182).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 196, comma 1, lett. n e o, e 199, commi 1, 3, lett. l, e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - dell'art. 1, comma 9, lett. u, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2020, in tema di distanze minime dai centri abitati e da altri luoghi sensibili per la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti. La norma regionale impugnata non vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché non individua direttamente le aree nelle quali non si possono localizzare impianti di trattamento dei rifiuti. Essa reca una esemplificazione di luoghi da cui tali strutture dovrebbero essere distanti, lasciando che i successivi atti di pianificazione li identifichino puntualmente e definiscano la misura delle distanze, in conformità con le evocate norme interposte).