Sentenza 18/2004 (ECLI:IT:COST:2004:18)
Massima numero 28297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti locali - Sistema contabile - Impignorabilità e insequestrabilità dei fondi recanti addizionali irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del ministero dell’interno - Ricorso della regione marche - 'Ius superveniens' che non determina la cessazione della materia del contendere.
Enti locali - Sistema contabile - Impignorabilità e insequestrabilità dei fondi recanti addizionali irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del ministero dell’interno - Ricorso della regione marche - 'Ius superveniens' che non determina la cessazione della materia del contendere.
Testo
Le modificazioni alla norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportate dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75 non determinano, in quanto 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La modifica intervenuta è, infatti, solo tecnica e costituisce un perfezionamento alla stregua delle categorie giuridiche concernenti, da un lato, la patologia degli atti processuali, con la previsione della nullità al posto dell’inefficacia degli atti, e, dall’altro, gli strumenti contabili, attesa la sostanziale equivalenza dei concetti impiegati e delle relative formule.
Le modificazioni alla norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportate dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75 non determinano, in quanto 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La modifica intervenuta è, infatti, solo tecnica e costituisce un perfezionamento alla stregua delle categorie giuridiche concernenti, da un lato, la patologia degli atti processuali, con la previsione della nullità al posto dell’inefficacia degli atti, e, dall’altro, gli strumenti contabili, attesa la sostanziale equivalenza dei concetti impiegati e delle relative formule.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte