Sentenza 18/2004 (ECLI:IT:COST:2004:18)
Massima numero 28298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Titolo
Enti locali - Sistema contabile - Impignorabilità e insequestrabilità dei fondi recanti addizionali irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del ministero dell’interno - Ricorso della regione marche - Lamentata lesione della competenza legislativa residuale o concorrente della regione - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Sistema contabile - Impignorabilità e insequestrabilità dei fondi recanti addizionali irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del ministero dell’interno - Ricorso della regione marche - Lamentata lesione della competenza legislativa residuale o concorrente della regione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75 – impugnata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione per indebita invasione nella sfera di competenza legislativa regionale, in quanto reputata disposizione di carattere sostanziale –, stabilendo un regime di impignorabilità e insequestrabilità delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilità speciali del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di garantirne la piena disponibilità da parte degli enti medesimi, ha esteso istituti già conosciuti dal codice di rito e dalla legislazione contabile, di cui non può disconoscersi la natura processuale. La norma rientra, con ciò, nell’esercizio della funzione legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
La norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75 – impugnata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione per indebita invasione nella sfera di competenza legislativa regionale, in quanto reputata disposizione di carattere sostanziale –, stabilendo un regime di impignorabilità e insequestrabilità delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilità speciali del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di garantirne la piena disponibilità da parte degli enti medesimi, ha esteso istituti già conosciuti dal codice di rito e dalla legislazione contabile, di cui non può disconoscersi la natura processuale. La norma rientra, con ciò, nell’esercizio della funzione legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 13
decreto-legge
22/02/2002
n. 13
art. 3
co.
legge
24/04/2002
n. 75
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte