Ordinanza 19/2004 (ECLI:IT:COST:2004:19)
Massima numero 28181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/01/2004; Decisione del
10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura - Lamentato eccesso di delega - Intervenuta sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura - Lamentato eccesso di delega - Intervenuta sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella sua versione legislativa anteriore all'intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui – in combinato disposto con l'art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso codice – prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso giudice ‘a quo’ sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista «delegificazione», ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata onde non residuano valutazioni da svolgere ai fini di una nuova prospettazione della questione di costituzionalità.
- Per la pronuncia di incostituzionalità alla quale si fa riferimento v. sentenza n. 239/2003.
- Sui rapporti tra le norme con forza di legge e sopravvenuti atti di "delegificazione” v. sentenza n. 251/2001, ordinanza n. 440/2001 e ordinanza n. 230/1999.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella sua versione legislativa anteriore all'intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui – in combinato disposto con l'art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso codice – prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso giudice ‘a quo’ sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista «delegificazione», ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata onde non residuano valutazioni da svolgere ai fini di una nuova prospettazione della questione di costituzionalità.
- Per la pronuncia di incostituzionalità alla quale si fa riferimento v. sentenza n. 239/2003.
- Sui rapporti tra le norme con forza di legge e sopravvenuti atti di "delegificazione” v. sentenza n. 251/2001, ordinanza n. 440/2001 e ordinanza n. 230/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte