Ordinanza 21/2004 (ECLI:IT:COST:2004:21)
Massima numero 28186
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/01/2004;  Decisione del  10/01/2004
Deposito del 16/01/2004; Pubblicazione in G. U. 21/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Provincia di bolzano - Concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico - Sovracanoni annui dovuti dai concessionari - Determinazione e introito degli stessi ad opera della provincia autonoma di bolzano - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione veneto - Lamentata invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, con lesione dei diritti e della autonomia dei comuni del bacino imbrifero, violazione del principio di sussidiarietà verticale e del limite territoriale, del principio di eguaglianza e del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità e abrogazione della disposizione legislativa su cui si fondavano gli atti impugnati - Accordo per il recupero dei sovracanoni a favore del fondo comune - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle delibere della Giunta provinciale 10 dicembre 2001, n. 4524 che ha determinato gli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e 14 gennaio 2002, n. 46, con la quale è stata annullata una precedente deliberazione (la n. 2286 del 16 luglio 2001) che disponeva l'introito dei sovracanoni da parte della Provincia, e sono stati fatti salvi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa. Infatti, il difensore della Regione Veneto, preso atto della precedente sentenza della Corte costituzionale sulla disciplina dei canoni e sovracanoni idroelettrici, ha dichiarato in pubblica udienza di rinunciare ai ricorsi e tale mera dichiarazione, pur non potendo avere l'effetto di estinguere i processi, denota tuttavia il venir meno delle ragioni della controversia giacché non soltanto l'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983, su cui si fondavano gli atti impugnati, è stato abrogato dall'art. 36 della legge provinciale n. 12 del 2003 ma è stata altresì raggiunta un'intesa con i consorzi BIM di Trento e di Bolzano e con il Fondo comune per il recupero, a favore di quest'ultimo, dei sovracanoni riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano.

- Sulla illegittimità della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano che prevedeva la riscossione diretta dei proventi dei sovracanoni idroelettrici, v. rinvio a sentenza n. 533/2002.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione giunta provincia di Bolzano  10/12/2001  n. 4524  art.   co. 

deliberazione giunta provincia di Bolzano  14/01/2002  n. 46  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/1953  n. 959  art.   

decreto legislativo  11/11/1999  n. 463  art.   

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 89