Ordinanza 23/2004 (ECLI:IT:COST:2004:23)
Massima numero 28790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 24/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28789
Titolo
Applicazione dei magistrati presso uffici giudicanti - Dibattimento sospeso 'ex lege' - Proroga o sospensione del termine di durata dell’applicazione per la durata della sospensione del processo - Mancata previsione - Prospettata violazione del principio di buon andamento e di quello di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Applicazione dei magistrati presso uffici giudicanti - Dibattimento sospeso 'ex lege' - Proroga o sospensione del termine di durata dell’applicazione per la durata della sospensione del processo - Mancata previsione - Prospettata violazione del principio di buon andamento e di quello di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di applicazione di magistrati ad uffici giudicanti, non consente una proroga o comunque una sospensione del termine di durata dell’applicazione qualora questa sia stata disposta per consentire la partecipazione del magistrato ad un dibattimento poi sospeso 'ex lege'. Invero, posto che il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio 'a quo', nella specie il rimettente non è chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione della norma impugnata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di applicazione di magistrati ad uffici giudicanti, non consente una proroga o comunque una sospensione del termine di durata dell’applicazione qualora questa sia stata disposta per consentire la partecipazione del magistrato ad un dibattimento poi sospeso 'ex lege'. Invero, posto che il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio 'a quo', nella specie il rimettente non è chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 110
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23