Sentenza 24/2004 (ECLI:IT:COST:2004:24)
Massima numero 28333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 24/01/2004
Titolo
Giudizio 'a quo' - Vicende che lo riguardano - Astensione dei magistrati del collegio giudicante - Incidenza sullo svolgimento del processo costituzionale - Esclusione - Interesse generale alla risoluzione della prospettata questione - Esame nel merito.
Giudizio 'a quo' - Vicende che lo riguardano - Astensione dei magistrati del collegio giudicante - Incidenza sullo svolgimento del processo costituzionale - Esclusione - Interesse generale alla risoluzione della prospettata questione - Esame nel merito.
Testo
L'astensione dei magistrati componenti il collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 in relazione all'art. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull'ammissibilità della medesima. Da un lato, infatti, essa non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l'immediata applicazione della norma da scrutinare; dall'altro le vicende del giudizio 'a quo' non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall'interesse generale alla risoluzione della prospettata questione, la quale, peraltro, nella specie, non riguarda soltanto il processo in cui è stata incidentalmente sollevata, ma ha valenza generale.
– In tema di non incidenza delle vicende del giudizio 'a quo' sullo svolgimento del processo costituzionale, ricordate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 270/2003, n. 383/2002, n. 110/2000 e le sentenze n. 171/1996 e n. 300/1984.
L'astensione dei magistrati componenti il collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 in relazione all'art. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull'ammissibilità della medesima. Da un lato, infatti, essa non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l'immediata applicazione della norma da scrutinare; dall'altro le vicende del giudizio 'a quo' non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall'interesse generale alla risoluzione della prospettata questione, la quale, peraltro, nella specie, non riguarda soltanto il processo in cui è stata incidentalmente sollevata, ma ha valenza generale.
– In tema di non incidenza delle vicende del giudizio 'a quo' sullo svolgimento del processo costituzionale, ricordate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 270/2003, n. 383/2002, n. 110/2000 e le sentenze n. 171/1996 e n. 300/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte