Sentenza 24/2004 (ECLI:IT:COST:2004:24)
Massima numero 28334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 24/01/2004
Titolo
Alte cariche dello stato - Presidente della repubblica, presidente del senato della repubblica, presidente della camera dei deputati, presidente del consiglio dei ministri, presidente della corte costituzionale - Processi penali nei loro confronti - Sospensione in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato - Automatismo generalizzato e senza limiti di durata della sospensione prevista - Sua incidenza sul principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e sul diritto di difesa dell’imputato nonché della parte civile - Intrinseca irragionevolezza della disciplina - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Alte cariche dello stato - Presidente della repubblica, presidente del senato della repubblica, presidente della camera dei deputati, presidente del consiglio dei ministri, presidente della corte costituzionale - Processi penali nei loro confronti - Sospensione in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato - Automatismo generalizzato e senza limiti di durata della sospensione prevista - Sua incidenza sul principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e sul diritto di difesa dell’imputato nonché della parte civile - Intrinseca irragionevolezza della disciplina - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. La misura predisposta dalla normativa censurata, infatti (sospensione generale, automatica e di durata non determinata del processo penale, in relazione alla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato, con l’intento della tutela dell’apprezzabile interesse del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti a quelle cariche, tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale), creando un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale (regolato, nel nostro ordinamento, sotto più profili da precetti costituzionali e rispetto a cui, fin dalle origini della formazione dello Stato di diritto, sta il principio di parità di trattamento), incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, essendo ininfluente – in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale – l'atteggiamento difensivo da questi concretamente assunto in giudizio (nell’alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione oppure dimettersi dalla carica, rinunciando al godimento di un diritto garantito dall'art. 51 della Costituzione). Risulta, altresì, sacrificato il diritto della parte civile (la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura civile). Né all’effettività dell’esercizio della giurisdizione sono indifferenti i tempi del processo, non potendosi sostenere, al contrario, che nessun diritto sia dalla legge impugnata definitivamente sacrificato e nessun principio costituzionale per sempre negletto. La norma censurata, d’altra parte, in contrasto anche sotto altro profilo con l’articolo 3 della Costituzione, accomuna in unica disciplina cariche diverse non solo per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni, distinguendo, per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti; essa manifesta, peraltro, gravi elementi di intrinseca irragionevolezza a proposito del silenzio sul secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. La fondatezza della questione in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione fa restare assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.
– In tema di sospensione per l’ipotesi di imputato incapace e di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo come aspetto indefettibile del diritto di difesa, senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, ricordate, fin dai primi anni di attività della Corte, le sentenze n. 59/1959 e n. 354/1996.
– Sul principio di ragionevole durata del processo, ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione, ricordate la sentenza n. 354/1996, secondo la quale una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa, nonché la sentenza n. 353/1996, secondo la quale la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell’efficienza del processo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. La misura predisposta dalla normativa censurata, infatti (sospensione generale, automatica e di durata non determinata del processo penale, in relazione alla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato, con l’intento della tutela dell’apprezzabile interesse del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti a quelle cariche, tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale), creando un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale (regolato, nel nostro ordinamento, sotto più profili da precetti costituzionali e rispetto a cui, fin dalle origini della formazione dello Stato di diritto, sta il principio di parità di trattamento), incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, essendo ininfluente – in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale – l'atteggiamento difensivo da questi concretamente assunto in giudizio (nell’alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione oppure dimettersi dalla carica, rinunciando al godimento di un diritto garantito dall'art. 51 della Costituzione). Risulta, altresì, sacrificato il diritto della parte civile (la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura civile). Né all’effettività dell’esercizio della giurisdizione sono indifferenti i tempi del processo, non potendosi sostenere, al contrario, che nessun diritto sia dalla legge impugnata definitivamente sacrificato e nessun principio costituzionale per sempre negletto. La norma censurata, d’altra parte, in contrasto anche sotto altro profilo con l’articolo 3 della Costituzione, accomuna in unica disciplina cariche diverse non solo per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni, distinguendo, per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti; essa manifesta, peraltro, gravi elementi di intrinseca irragionevolezza a proposito del silenzio sul secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. La fondatezza della questione in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione fa restare assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.
– In tema di sospensione per l’ipotesi di imputato incapace e di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo come aspetto indefettibile del diritto di difesa, senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, ricordate, fin dai primi anni di attività della Corte, le sentenze n. 59/1959 e n. 354/1996.
– Sul principio di ragionevole durata del processo, ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione, ricordate la sentenza n. 354/1996, secondo la quale una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa, nonché la sentenza n. 353/1996, secondo la quale la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell’efficienza del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 90
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 138
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte