Sentenza 25/2004 (ECLI:IT:COST:2004:25)
Massima numero 28337
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/01/2004;  Decisione del  13/01/2004
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 24/01/2004
Massime associate alla pronuncia:  28338


Titolo
'Referendum' per l’abrogazione di norme di legge - Alte cariche dello stato - Presidente della repubblica, presidente del senato della repubblica, presidente della camera dei deputati, presidente del consiglio dei ministri, presidente della corte costituzionale - Divieto di sottoporre tali soggetti a processo ovvero sospensione dei processi in corso, per qualsiasi reato, fino alla cessazione della carica o della funzione - Richiesta referendaria per l’abrogazione delle norme - Estraneità di queste alle categorie di leggi costituzionalmente escluse dal 'referendum' - Chiarezza e univocità del quesito referendario - Ammissibilità della richiesta.

Testo
Ammissibilità della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140. La disposizione oggetto del quesito, infatti, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea alle leggi per le quali l'art. 75 della Costituzione preclude il ricorso al 'referendum' abrogativo, né può considerarsi in alcun modo collegata all'ambito di operatività di tali leggi. La domanda referendaria, peraltro, presenta gli ulteriori requisiti che, secondo la giurisprudenza costituzionale, debbono ricorrere ai fini del positivo esito del giudizio di ammissibilità: essa, da un lato, non riguarda leggi costituzionali o di revisione costituzionale né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie; dall'altro presenta i caratteri dell'omogeneità, della chiarezza e dell'univocità.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte