Sentenza 26/2004 (ECLI:IT:COST:2004:26)
Massima numero 28272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
19/12/2003; Decisione del
19/12/2003
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Massime associate alla pronuncia:
28271
Titolo
Beni culturali - Esternalizzazione della gestione - Concessione dei servizi di gestione a soggetti non statali - Definizione con regolamento ministeriale di modalità, criteri e garanzie - Normativa dello stato - Impugnazione con ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna e umbria - Denuncia di legiferazione statale con norme di dettaglio, anziché di principio, e previsione di normazione secondaria in materia attribuita alla competenza concorrente regionale - Titolarità dello stato in ordine ai beni oggetto del servizio in concessione - Non fondatezza della questione.
Beni culturali - Esternalizzazione della gestione - Concessione dei servizi di gestione a soggetti non statali - Definizione con regolamento ministeriale di modalità, criteri e garanzie - Normativa dello stato - Impugnazione con ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna e umbria - Denuncia di legiferazione statale con norme di dettaglio, anziché di principio, e previsione di normazione secondaria in materia attribuita alla competenza concorrente regionale - Titolarità dello stato in ordine ai beni oggetto del servizio in concessione - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce del criterio interpretativo suggerito dall’art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali esercitano le relative attività “ciascuno nel proprio ambito”, nel senso, cioè, che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare funzioni e compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità, deriva che, nella specie, il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali interessati dalla disposizione impugnata sia lo Stato. Ne consegue che, la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione impugnata e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione oltre che la tutela. Sulla base di tale interpretazione, non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico”, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria.
Alla luce del criterio interpretativo suggerito dall’art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali esercitano le relative attività “ciascuno nel proprio ambito”, nel senso, cioè, che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare funzioni e compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità, deriva che, nella specie, il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali interessati dalla disposizione impugnata sia lo Stato. Ne consegue che, la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione impugnata e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione oltre che la tutela. Sulla base di tale interpretazione, non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico”, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/12/2001
n. 448
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte