Sentenza 27/2004 (ECLI:IT:COST:2004:27)
Massima numero 28273
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  19/12/2003;  Decisione del  19/12/2003
Deposito del 20/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parchi e aree protette - Ente parco dell’arcipelago toscano - Commissario straordinario - Nomina governativa (con decreto del ministro competente) - Mancato perfezionamento dell’intesa prevista dalle norme per la nomina del presidente dell’ente - Ricorso della regione toscana per conflitto di attribuzione - Accoglimento - Violazione nel caso di specie del principio di leale cooperazione tra stato e regione - Conseguente annullamento dell’atto statale impugnato.

Testo
Non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa per la nomina del Presidente dello stesso Ente e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del decreto del Ministro dell’ambiente 19 settembre 2002 di nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. L’illegittimità della condotta dello Stato risiede nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del Commissario straordinario.

- Sentenza citata n. 351/1991.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  19/09/2002  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 9