Sentenza 28/2004 (ECLI:IT:COST:2004:28)
Massima numero 28341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/01/2004;  Decisione del  13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazioni e comunicazione (in materia civile) - Notificazione nei confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principî già affermati, con anteriore giurisprudenza costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Non fondatezza della questione.

Testo
Per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest’ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l'interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

- In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all'estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 139  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 148  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte