Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Condizioni per l'azione - Valutazione rimessa al rimettente - Esame esterno di non implausibilità riservato alla Corte costituzionale. (Classif. 112003).
La valutazione dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che il vaglio del rimettente sull'esistenza delle condizioni dell'azione può essere sindacato solo laddove implausibile. (Precedenti: S. 240/2021 - mass. 44423; S. 268/2020 - mass. 43588; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 168/2020 - mass. 42592).
L'incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 258/2021 - mass. 44382; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 136/2020 - mass. 43505; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450).