Comuni, Province, Città metropolitane - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Novella volta a rendere obbligatorio, anziché facoltativo, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali- Ricorso del Governo - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione, tutela delle autonomie e dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché esorbitanza dalle competenze statutarie - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione integrato da insufficiente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. nonché all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l’art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, relativi all’esercizio associativo delle funzioni comunali. Il ricorrente, oltre a non chiarire come le norme impugnate violerebbero, in concreto, i parametri evocati, non si avvede che l’obbligo di esercizio in forma associata in ambito territoriale sovracomunale è stato soppresso: il legislatore valdostano lo ha trasformato in una mera facoltà, rimessa, salvo specifiche eccezioni, alla libera decisione dei singoli enti e lo ha mantenuto in via generale solo per funzioni e servizi puntualmente individuati e già allocati presso altri enti. (Precedenti: S. 28/2025; S. 201/2021 - mass. 44233; S. 33/2019 - mass. 42330; S. 44/2014; S. 22/2014).