Sentenza 29/2004 (ECLI:IT:COST:2004:29)
Massima numero 28208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Ritenuta destinazione del relativo gettito al fondo statale istituito ai sensi della legge n. 388 del 2000 - Normativa dello stato - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione delle prerogative della regione, cui spetterebbero i tributi previsti - Applicabilità delle norme censurate compatibilmente con le norme statutarie - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Ritenuta destinazione del relativo gettito al fondo statale istituito ai sensi della legge n. 388 del 2000 - Normativa dello stato - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione delle prerogative della regione, cui spetterebbero i tributi previsti - Applicabilità delle norme censurate compatibilmente con le norme statutarie - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non contrasta con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Nella specie, infatti, non si tratta di una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi dell'art. 2 delle citate norme di attuazione), ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale. Peraltro, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 non è possibile poiché l'art. 1 della legge n. 383 del 2001 richiama implicitamente anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388 del 2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano “compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”. Non è, pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
- Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni in materia di nuove entrate tributarie v., citata, sentenza n. 49/1972.
- Sulla esclusione delle attribuzioni allo Stato di entrate tributarie, in contrasto con le norme sull'autonomia finanziaria siciliana, citata sentenza n. 92/2003.
L'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non contrasta con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Nella specie, infatti, non si tratta di una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi dell'art. 2 delle citate norme di attuazione), ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale. Peraltro, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 non è possibile poiché l'art. 1 della legge n. 383 del 2001 richiama implicitamente anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388 del 2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano “compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”. Non è, pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
- Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni in materia di nuove entrate tributarie v., citata, sentenza n. 49/1972.
- Sulla esclusione delle attribuzioni allo Stato di entrate tributarie, in contrasto con le norme sull'autonomia finanziaria siciliana, citata sentenza n. 92/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/10/2001
n. 383
art. 1
co.
decreto-legge
25/09/2001
n. 350
art. 21
co. 1
legge
23/11/2001
n. 409
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2