Sentenza 29/2004 (ECLI:IT:COST:2004:29)
Massima numero 28209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Regolazioni contabili degli effetti finanziari - Previsioni di legge statale - Ricorso della regione siciliana - Ritenuta ripartizione del gettito fiscale per entrate di sicura spettanza regionale - Lamentata esclusione della partecipazione regionale alla determinazione di tale riparto - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne derivano - Imposte sostitutive - Regolazioni contabili degli effetti finanziari - Previsioni di legge statale - Ricorso della regione siciliana - Ritenuta ripartizione del gettito fiscale per entrate di sicura spettanza regionale - Lamentata esclusione della partecipazione regionale alla determinazione di tale riparto - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, non è in contrasto con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, contrariamente a quanto assume la regione ricorrente non si pone né un problema di riparto del gettito fiscale, essendo il gettito delle imposte sostitutive di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi né un problema di mancata partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso in quanto l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
- Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. citate, sentenze n. 92/2003 e n. 156/2002.
L'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, non è in contrasto con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, contrariamente a quanto assume la regione ricorrente non si pone né un problema di riparto del gettito fiscale, essendo il gettito delle imposte sostitutive di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi né un problema di mancata partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso in quanto l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
- Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. citate, sentenze n. 92/2003 e n. 156/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/10/2001
n. 383
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2