Sentenza 29/2004 (ECLI:IT:COST:2004:29)
Massima numero 28210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Imposte e tasse - Riduzione di imposte e agevolazioni fiscali - Conseguenti minori entrate a far data dall’esercizio finanziario 2003 - Previsioni di legge statale - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione delle prerogative regionali in ordine alla attribuzione di entrate di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Riduzione di imposte e agevolazioni fiscali - Conseguenti minori entrate a far data dall’esercizio finanziario 2003 - Previsioni di legge statale - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione delle prerogative regionali in ordine alla attribuzione di entrate di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Le doglianze della Regione, secondo cui l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte e della applicazione delle previste agevolazioni fiscali le quali comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 nonché la asserita mancata destinazione alla Regione delle maggiori entrate per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione delle disposizioni fiscali, sono prive di fondamento in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 2 delle relative norme di attuazione nonché agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, per il primo aspetto, lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte e, per il secondo aspetto, la disposizione in esame correttamente interpretata, nel senso che le maggiori entrate confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, non comporta alcuna lesione delle prerogative finanziarie della Regione.
- Per quanto riguarda la istituzione del tributo da parte dello Stato con attribuzione del gettito alla regione v, citata, sentenza n. 311/2003.
- Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v., citate, sentenze n. 138/1999 e n. 222/1994.
Le doglianze della Regione, secondo cui l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte e della applicazione delle previste agevolazioni fiscali le quali comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 nonché la asserita mancata destinazione alla Regione delle maggiori entrate per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione delle disposizioni fiscali, sono prive di fondamento in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 2 delle relative norme di attuazione nonché agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, per il primo aspetto, lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte e, per il secondo aspetto, la disposizione in esame correttamente interpretata, nel senso che le maggiori entrate confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, non comporta alcuna lesione delle prerogative finanziarie della Regione.
- Per quanto riguarda la istituzione del tributo da parte dello Stato con attribuzione del gettito alla regione v, citata, sentenza n. 311/2003.
- Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v., citate, sentenze n. 138/1999 e n. 222/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/10/2001
n. 383
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2