Ordinanza 32/2004 (ECLI:IT:COST:2004:32)
Massima numero 28359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Regione siciliana - Bilancio - Vigilanza venatoria - Utilizzo di mezzi finanziari già impegnati in esercizi precedenti - Legge regionale - Ricorso dello stato - Assunta lesione del principio di annualità del bilancio - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissione delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.
Regione siciliana - Bilancio - Vigilanza venatoria - Utilizzo di mezzi finanziari già impegnati in esercizi precedenti - Legge regionale - Ricorso dello stato - Assunta lesione del principio di annualità del bilancio - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissione delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie già impegnate nell'esercizio precedente, con ciò infrangendo il principio di annualità del bilancio in violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie già impegnate nell'esercizio precedente, con ciò infrangendo il principio di annualità del bilancio in violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
30/07/2003
n. 1
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte