Ordinanza 32/2004 (ECLI:IT:COST:2004:32)
Massima numero 28360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Regione siciliana - Urbanistica ed edilizia - Variazione di destinazione d’uso degli immobili e sanatorie di costruzioni in difformità dalla vigente normativa - Legge regionale - Ricorso governativo - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissioni delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.
Regione siciliana - Urbanistica ed edilizia - Variazione di destinazione d’uso degli immobili e sanatorie di costruzioni in difformità dalla vigente normativa - Legge regionale - Ricorso governativo - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissioni delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 9 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che consente la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con conseguente pregiudizio per l'ambiente, nonché la sanatoria di costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 9 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che consente la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con conseguente pregiudizio per l'ambiente, nonché la sanatoria di costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
30/07/2003
n. 9
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte