Ordinanza 32/2004 (ECLI:IT:COST:2004:32)
Massima numero 28361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2004; Decisione del
13/01/2004
Deposito del 23/01/2004; Pubblicazione in G. U. 28/01/2004
Titolo
Regione siciliana - Enti soggetti a tutela e vigilanza della regione - Istituto regionale per il credito alla cooperazione e cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - Personale dipendente - Trattamento economico e giuridico - Legge regionale - Ricorso statale - Assunta disparità di trattamento per norme di favore nei confronti del personale considerato, con pregiudizio sul buon andamento amministrativo, e mancata copertura della spesa prevista - Promulgazione parziale della legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Regione siciliana - Enti soggetti a tutela e vigilanza della regione - Istituto regionale per il credito alla cooperazione e cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - Personale dipendente - Trattamento economico e giuridico - Legge regionale - Ricorso statale - Assunta disparità di trattamento per norme di favore nei confronti del personale considerato, con pregiudizio sul buon andamento amministrativo, e mancata copertura della spesa prevista - Promulgazione parziale della legge impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine .alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane non si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale con ciò determinando una indebita disparità di trattamento con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione e senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria della spesa prevista. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
- Sulla perdurante applicabilità dello speciale sistema di impugnativa delle leggi siciliane , v. rinvio a sentenza n. 314/2003.
- Sulla giurisprudenza conforme in ordine alla cessazione della materia del contendere, v., richiamate, sentenza n. 351/2003 e ordinanza n. 339/2003.
Cessazione della materia del contendere in ordine .alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane non si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale con ciò determinando una indebita disparità di trattamento con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione e senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria della spesa prevista. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
- Sulla perdurante applicabilità dello speciale sistema di impugnativa delle leggi siciliane , v. rinvio a sentenza n. 314/2003.
- Sulla giurisprudenza conforme in ordine alla cessazione della materia del contendere, v., richiamate, sentenza n. 351/2003 e ordinanza n. 339/2003.
Atti oggetto del giudizio
30/07/2003
n. 13
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte