Sentenza 34/2004 (ECLI:IT:COST:2004:34)
Massima numero 28281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Profili della questione - Legge della regione calabria - Ricorso governativo - Eccezione di inammissibilità - Genericità della censura mossa alla legge regionale impugnata - Infondatezza.
Profili della questione - Legge della regione calabria - Ricorso governativo - Eccezione di inammissibilità - Genericità della censura mossa alla legge regionale impugnata - Infondatezza.
Testo
Reiezione della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, per assoluta genericità della censura relativa all'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2002, n. 4, in quanto la censura stessa, seppure succintamente motivata, non lascia dubbi sull'oggetto della contestazione.
Reiezione della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, per assoluta genericità della censura relativa all'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2002, n. 4, in quanto la censura stessa, seppure succintamente motivata, non lascia dubbi sull'oggetto della contestazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte