Sentenza 34/2004 (ECLI:IT:COST:2004:34)
Massima numero 28282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Legge regionale della calabria - Impugnazione - Profilo della questione - Difetto di autonomia - Considerazione unitaria con altri parametri invocati nel ricorso governativo.
Legge regionale della calabria - Impugnazione - Profilo della questione - Difetto di autonomia - Considerazione unitaria con altri parametri invocati nel ricorso governativo.
Testo
La censura sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per asserita violazione da parte della Regione del precetto che vincola il legislatore al rispetto della Costituzione, è sostanzialmente priva di autonomia, sicché il suo vaglio di costituzionalità si risolve nella valutazione degli altri parametri invocati.
La censura sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per asserita violazione da parte della Regione del precetto che vincola il legislatore al rispetto della Costituzione, è sostanzialmente priva di autonomia, sicché il suo vaglio di costituzionalità si risolve nella valutazione degli altri parametri invocati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte