Sentenza 34/2004 (ECLI:IT:COST:2004:34)
Massima numero 28283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Regione calabria - Sanità - Azienda ospedaliera “ciaccio pugliese” - Personale sanitario - Assunzione mediante concorso integralmente riservato a “borsisti” ricercatori operanti in programmi attivati nell’àmbito della stessa regione - Deroga al principio del pubblico concorso - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Regione calabria - Sanità - Azienda ospedaliera “ciaccio pugliese” - Personale sanitario - Assunzione mediante concorso integralmente riservato a “borsisti” ricercatori operanti in programmi attivati nell’àmbito della stessa regione - Deroga al principio del pubblico concorso - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 là dove autorizza l'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" a coprire l'aumento di organico di cinque posti di biologo e due posti di medico mediante un concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di taluni progetti di ricerca attivati presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia della predetta Azienda ospedaliera e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Infatti, la previsione costituzionale del concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, può subire deroghe solo in presenza di peculiari ragioni giustificatrici ed in particolare, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso. Nel caso in esame, se nulla può obiettarsi in ordine all'esigenza del consolidamento delle professionalità acquisite e pertanto in relazione all'aumento di organico, deve, invece, ritenersi che, stante l'esistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti "borsisti" sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
- Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983.
- Sul rispetto della regola del pubblico concorso solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, v, citata, sentenza n. 194/2002.
- Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. rinvio a sentenza n. 141/1999.
- Sulle procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato, ritenute legittime solo in peculiari ipotesi, v, richiamate, sentenze n. 228/1997, n. 477/1995 e ordinanza n. 517/2002.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 là dove autorizza l'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" a coprire l'aumento di organico di cinque posti di biologo e due posti di medico mediante un concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di taluni progetti di ricerca attivati presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia della predetta Azienda ospedaliera e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Infatti, la previsione costituzionale del concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, può subire deroghe solo in presenza di peculiari ragioni giustificatrici ed in particolare, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso. Nel caso in esame, se nulla può obiettarsi in ordine all'esigenza del consolidamento delle professionalità acquisite e pertanto in relazione all'aumento di organico, deve, invece, ritenersi che, stante l'esistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti "borsisti" sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
- Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983.
- Sul rispetto della regola del pubblico concorso solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, v, citata, sentenza n. 194/2002.
- Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. rinvio a sentenza n. 141/1999.
- Sulle procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato, ritenute legittime solo in peculiari ipotesi, v, richiamate, sentenze n. 228/1997, n. 477/1995 e ordinanza n. 517/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
08/01/2002
n. 4
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte