Sentenza 35/2004 (ECLI:IT:COST:2004:35)
Massima numero 28351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Esercizio professionale - Revisori contabili - Diritto all’iscrizione nel registro dei revisori - Esonero dagli esami per gli iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o nell’albo professionale dei ragionieri e periti commerciali - Mancata estensione dell’esonero a coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti negli albi suddetti in base ad una sessione d’esame in corso alla data di entrata in vigore (22 maggio 1997) della legge n. 132 del 1997 - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Pur ammettendosi che una previsione legislativa possa assumere come riferimento temporale, per farne conseguire determinati effetti, una data scelta per così dire in astratto, facendola coincidere con l'entrata in vigore di una nuova legge, deve, infatti, rilevarsi che nella specie il legislatore è intervenuto a ridosso, per così dire, di una situazione concreta, riaprendo (sia pure con modifiche) una fase transitoria già regolata in riferimento ai diritti conseguiti dagli interessati e facendo salvi gli effetti di precedenti provvedimenti provvisori, poi caducati, nonché i “diritti acquisiti” in base a discipline preesistenti. Dando, così, alla nuova disciplina, per questa parte, un contenuto quasi “provvedimentale”, di proroga di un precedente regime, il legislatore, tuttavia, non poteva, senza incorrere in un vizio di manifesta irragionevolezza, ignorare i connotati concreti della situazione nella quale interveniva: non poteva, cioè, trascurare la circostanza che vi era una sessione d'esami ancora parzialmente in corso, in quel momento, e che quindi lo “sbarramento” temporale rigido che si intendeva introdurre avrebbe prodotto una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla casuale durata delle prove.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/05/1997  n. 132  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte