Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28275  28277  28278  28279  28280


Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello stato - Patto di stabilità - Vincoli alla spesa degli enti locali - Sistema sanzionatorio, in caso di inosservanza - Ricorsi delle regioni toscana e basilicata - Sopravvenuta soppressione della previsione sanzionatoria - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Toscana e Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 29, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno soppresso la previsione sanzionatoria, incidendo sullo stesso anno 2002, cui si riferiva la statuizione abrogata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte