Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Patto di stabilità - Legge finanziaria dello stato - Limite agli impegni per spese correnti - Ricorsi delle regioni toscana ed emilia-romagna - Ritenuto indebito esercizio, da parte dello stato, di potestà legislativa a carattere dettagliato, nonché lamentata irragionevolezza della normativa impugnata - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Enti locali - Patto di stabilità - Legge finanziaria dello stato - Limite agli impegni per spese correnti - Ricorsi delle regioni toscana ed emilia-romagna - Ritenuto indebito esercizio, da parte dello stato, di potestà legislativa a carattere dettagliato, nonché lamentata irragionevolezza della normativa impugnata - Non fondatezza della questione.
Testo
Ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, giustificano l’introduzione di vincoli alle politiche di bilancio con il prevedere un limite, peraltro, complessivo e per un solo anno, alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Né è sufficiente a rendere irragionevole la misura in questione il fatto che essa non tenga conto della concreta situazione degli enti stessi, come pure rientra nell’ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l’aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.
Ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, giustificano l’introduzione di vincoli alle politiche di bilancio con il prevedere un limite, peraltro, complessivo e per un solo anno, alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Né è sufficiente a rendere irragionevole la misura in questione il fatto che essa non tenga conto della concreta situazione degli enti stessi, come pure rientra nell’ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l’aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 2
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 3
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte