Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28275  28276  28278  28279  28280


Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Patto di stabilità - Legge finanziaria dello stato - Limite agli impegni per spese correnti - Ricorsi delle regioni toscana ed emilia-romagna - Ritenuto indebito esercizio, da parte dello stato, di potestà legislativa a carattere dettagliato, nonché lamentata irragionevolezza della normativa impugnata - Non fondatezza della questione.

Testo
Ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, giustificano l’introduzione di vincoli alle politiche di bilancio con il prevedere un limite, peraltro, complessivo e per un solo anno, alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Né è sufficiente a rendere irragionevole la misura in questione il fatto che essa non tenga conto della concreta situazione degli enti stessi, come pure rientra nell’ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l’aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 2

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 3

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte