Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello stato - Patto di stabilità - Convenzioni per acquisto di beni e servizi ed affidamento all’esterno dei servizi strumentali - Ricorsi della regione basilicata - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia riconducibile alla competenza residuale ed esclusiva della regione - Non fondatezza delle questioni.
Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello stato - Patto di stabilità - Convenzioni per acquisto di beni e servizi ed affidamento all’esterno dei servizi strumentali - Ricorsi della regione basilicata - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia riconducibile alla competenza residuale ed esclusiva della regione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Lo strumento delle convenzioni per gli acquisti, adottato entro l’ambito della discrezionalità del legislatore statale, non supera i limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica. Così si può giustificare la norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi, peraltro, di previsione meramente facoltizzante, come pure l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti assume carattere strumentale rispetto all’obbligo suddetto. Alla stessa stregua può giustificarsi la previsione di direttive degli enti locali volte a promuovere l’adesione alle convenzioni o ad attuare le procedure previste per gli acquisti autonomi, rivolte agli amministratori degli enti ed aziende dipendenti, così come l’obbligo di “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi”, che si configura come generica direttiva, qualificata dal “fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale”, rientrando, in tal modo, nei limiti di un principio di coordinamento. Non sono pertanto, fondate, le questioni di legittimità costituzionale, dell’art. 24, commi 6, 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi e della c.d. esternalizzazione dei servizi, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Lo strumento delle convenzioni per gli acquisti, adottato entro l’ambito della discrezionalità del legislatore statale, non supera i limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica. Così si può giustificare la norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi, peraltro, di previsione meramente facoltizzante, come pure l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti assume carattere strumentale rispetto all’obbligo suddetto. Alla stessa stregua può giustificarsi la previsione di direttive degli enti locali volte a promuovere l’adesione alle convenzioni o ad attuare le procedure previste per gli acquisti autonomi, rivolte agli amministratori degli enti ed aziende dipendenti, così come l’obbligo di “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi”, che si configura come generica direttiva, qualificata dal “fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale”, rientrando, in tal modo, nei limiti di un principio di coordinamento. Non sono pertanto, fondate, le questioni di legittimità costituzionale, dell’art. 24, commi 6, 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi e della c.d. esternalizzazione dei servizi, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 6
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 7
legge
28/12/2001
n. 448
art. 24
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte